Bonus occhiali: come funziona, importo e chi può richiederlo

Si trattava di uno dei bonus più attesi dopo la sua presentazione con la legge di Bilancio 2020 e ora il bonus occhiali, pur se con un evidente ritardo, è finalmente realtà. Dopo il tempo richiesto per ottenere l’ok dal Garante per la privacy, necessario considerando la presenza di dati personali da inserire e utilizzare per poter sfruttare tale bonus, l’apposito decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ma quali sono i requisiti per richiederlo e a quanto ammonta la cifra che è possibile ottenere? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Bonus occhiali: requisiti

Per accedere al bonus occhiali, anche definito bonus vista, è necessario avere un ISEE in corso di validità inferiore a 10.000 euro. Rispettando tale requisito economico, ogni membro dello stesso nucleo familiare potrà fare richiesta del bonus una tantum. Per evitare richieste doppie, il sistema prevede la presentazione di alcuni dati personali quali nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono o recapito mail oltre, ovviamente, all’attestazione ISEE.

Qual è l’importo del bonus occhiali

Il valore economico del bonus occhiali o bonus vista sarà di 50 euro per ogni richiedente e potrà essere fruito sia come voucher che sotto forma di rimborso post acquisto. L’importo erogato dal Governo su richiesta riguarderà acquisti effettuati dal 1° Gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e sarà possibile rispondere positivamente alle richieste pervenute entro i limiti di risorse annualmente previsti. L’importo previsto per il bonus occhiali potrà essere speso presso gli esercizi commerciali accreditati che hanno aderito al progetto e sarà valido sia per l’acquisto di occhiali sia per lenti a contatto correttive. Le aziende che vorranno partecipare potranno registrarsi come fornitori sul sito del Ministero accedendo mediante SPID, Cie o Cns compilando online un modulo con alcuni dati essenziali quali codice ATECO, ubicazione dell’attività commerciale, tipologia di merce venduta e partita IVA.

Come si richiede il bonus occhiali

Come anticipato, il bonus occhiali potrà essere richiesto in forma di voucher o come rimborso per acquisto idoneo già effettuato nel periodo di tempo previsto dal decreto. In entrambi i casi il cittadino dovrà accedere all’apposita sezione presente sul sito del Ministero della Salute mediante SPID, Cie o Cns (attualmente ancora non disponibile) e richiedere l’erogazione del bonus inserendo i dati personali necessari per finalizzare l’operazione e autocertificando il proprio reddito ISEE. Dopo gli appositi controlli, se tutti i dati inseriti saranno ritenuti validi, nella stessa sezione sarà possibile scaricare il voucher sotto forma di Qrcode da esibire nell’esercizio commerciale prescelto. Il voucher ha una durata massima di 30 giorni dalla sua erogazione. Trascorso questo tempo senza utilizzarlo, sarà necessario ripetere l’intera procedura per una nuova richiesta.

Per gli acquisti idonei già effettuati, invece, sarà presente sul sito del Ministero della Salute un’apposita sezione nella quale, oltre a inserire i propri dati personali e auto certificare il reddito ISEE, potrà essere richiesto il rimborso della spesa già sostenuta (sempre per un massimo di 50 euro) indicando il proprio IBAN e caricando scansione dello scontrino o della fattura di vendita.

Detrazioni e bonus occhiali: come funziona?

Mentre si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla richiesta di rimborso di spese per occhiali o lenti da vista correttive già sostenute nel 2021 e portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2022 (in questi casi, infatti, potrebbe non essere possibile ottenere il bonus occhiali per intero), la raccomandazione per gli scontrini o fatture 2022 e 2023 utilizzati per la richiesta di bonus è quella di evitare di utilizzarli per il conteggio delle spese mediche da portare in detrazione nelle prossime dichiarazioni dei redditi.

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